Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2018, n. 32892
Sicurezza sul lavoro – Prevenzione incendi – Responsabilità datore di lavoro (N.d.R.: ex articolo 18, Dlgs 81/2008) – In mancanza di delega - Obbligo di adozione misure prevenzione e protezione lavoratori - Valutazione rischi - Sussistenza
Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione antincendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, secondo quando disposto dal Dlgs 81/2008.
La Corte di Cassazione con sentenza 17 luglio 20108, n. 32892 ricorda che il datore di lavoro, salvo delega di competenze validamente disposta, è responsabile della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e ha l'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione e di assicurare loro le condizioni di lavoro più appropriate, tali da ridurre ogni rischio di infortunio, anche in materia di prevenzione incendi (articolo 18, Dlgs 81/2008). Come nel caso in esame in cui i giudici hanno condannato la datrice di lavoro laziale ad una pena pecuniaria sostenendo la sua responsabilità in ordine ai reati a lei ascritti, connessi alla violazione della disciplina antinfortunistica.
Si ricorda che con delega di funzioni, che deve essere espressa, inequivoca e certa, il datore di lavoro trasferisce gli adempimenti a lui propri in capo ad altro soggetto, come previsto dall’articolo 16, Dlgs 81/2008, ma mantiene comunque l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Corte di Cassazione
Sentenza 17 luglio 2018, n. 32892
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