Sentenza Corte di Cassazione 28 maggio 2015, n. 22813
Sicurezza sul lavoro – Luogo lavoro non conforme a disposizioni articolo 63, Dlgs 81/2008 – Lesioni ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità datore - Sussistenza
Il datore è responsabile della messa in sicurezza del luogo di lavoro e laddove da una sua omissione derivi un sinistro questo è imputabile solamente al datore.
La Suprema Corte ha con sentenza 28 maggio 2015, n. 22813 ribadito che non possa discutersi di responsabilità o corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio quando il sistema approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità. Le disposizioni antinfortunistiche di cui all’articolo 63 Dlgs 81/2008 perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, salvo che la condotta del lavoratore non sia abnorme.
Nel caso di specie, l’infortunio è stato causato dalla caduta dovuta ad un parapetto in plastica, non sicuro e non corrispondente a quello previsto dal piano di sicurezza. I Giudici hanno pertanto ritenuto responsabile il Capo officina assistenza per tale lacuna nella sicurezza, non potendosi addebitare al lavoratore alcunché.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2015, n. 22813
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: