Sentenza Corte di Cassazione, 2 luglio 2015, n. 28132
Sicurezza sul lavoro - Condotta imprudente ma non imprevedibile lavoratore - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Responsabilità coordinatore lavori ex articolo 92, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
La responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è esclusa quando il lavoratore assume una condotta imprudente, ma non imprevedibile.
La Corte di Cassazione con sentenza 2 luglio 2015, n. 28132 ricalca l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il comportamento anomalo del lavoratore può interrompere il nesso di causalità tra sinistro verificatosi e responsabilità del coordinatore, solo laddove questo sia estraneo al processo produttivo e del tutto esorbitante ed imprevedibile. Ai sensi del Testo unico sulla sicurezza (articolo 92, che ha sostituito l’articolo 5 del Dlgs 494/1996 vigente al momento del sinistro) il coordinatore deve infatti tutelare la sicurezza del lavoratore anche in ordine ad incidenti che possono derivare da sua negligenza e imprudenza, non potendo quindi invocare la condotta imprudente quale esimente.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il coordinatore dei lavori fosse responsabile ex articolo 589 C.p. della morte del lavoratore, caduto da una scala senza che fosse dotato delle misure di sicurezza adeguate (dovendosi ritenere condotta imprudente ma non abnorme).
Corte di Cassazione
Sentenza 2 luglio 2015, n. 28132
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