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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 4 febbraio 2016, n. 176

Scarichi industriali - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) -  Valori limite più restrittivi di quelli ex lege - Articolo 124, Dlgs 152/2006 - Prescrizioni tecniche ulteriori - Rientrano - Legittimità - Competenze

Il potere di fissare valori limite di accettabilità più restrittivi di quelli stabiliti dal Dlgs 152/2006 in sede di autorizzazione del singolo scarico, secondo il Tar del Piemonte, è previsto dallo stesso "Codice ambientale".
Il riferimento è all'articolo 124 del Dlgs 152/2006, norma "di chiusura" del sistema - in base alla quale l'autorizzazione dello scarico stabilisce le "ulteriori prescrizioni tecniche" volte a garantire che lo scarico avvenga senza pregiudizio per il corpo ricettore – che, secondo l'interpretazione "logica" del Tar Piemonte (sentenza 176/2016), non può che ricomprendere anche la fissazione di limiti di scarico più restrittivi di quelli stabiliti ex lege.
La disposizione, sottolinea il Giudice, è applicabile a patto che le misure siano adeguatamente proporzionate al caso specifico e puntualmente motivate, come nel caso giunto in giudizio, che ha visto il Tar respingere il ricorso presentato dal titolare di un'impresa autorizzata allo scarico in fognatura, che si è visto imporre, in sede di rinnovo dell'Aia, il rispetto dei più stringenti limiti previsti per lo scarico in acque superficiali con riferimento ai parametri metalli e cloruri.

Tar Piemonte

Sentenza 4 febbraio 2016, n. 176