Sentenza Corte di Cassazione 21 novembre 2019, n. 47282
Autorizzazione integrata ambientale - Provvedimento di Aia - Prescrizioni - Scarichi di acque reflue industriali - Autorizzazione - Limiti ai contenuti di metalli pesanti - Scarico illecito - Articolo 137, Dlgs 152/2006 - Violazione delle prescrizioni contenute nell'Aia - Articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006 - Mere irregolarità amministrative - Esclusione - Illecito penale - Sussistenza - Occasionalità dello scarico - Rilevanza - In assenza di previsioni di tolleranza dell'Aia - Insussistenza
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) non è una mera irregolarità amministrativa, poiché la condotta è già stata prevista "a monte" come penalmente offensiva.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 21 novembre 2019, n. 47282 in relazione alla violazione dei limiti allo scarico di sostanze pericolose contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata a una azienda della Lombardia. Il reato di cui all'articolo 29-quattuordecies del Dlgs 152/2006 si configura a carico del titolare dell'Aia che viola le prescrizioni contenute nel provvedimento, la cui inosservanza non può essere ricondotta alle mere irregolarità amministrative in quanto la valutazione dell'offensività è già stata preventivamente effettuata a monte dal Legislatore.
Tanto è vero, prosegue la Suprema Corte, che il ricorso a prescrizioni estremamente dettagliate nel provvedimento di Aia e l'esigenza del rispetto delle stesse sono pienamente giustificati dalle finalità perseguite e anche una valutazione sulla concreta offensività della condotta non può prescindere da questo fatto. Infine, la "occasionalità" dello scarico non è circostanza liberatoria se mancano previsioni di "tolleranza" dell'autorizzazione integrata ambientale. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 21 novembre 2019, n. 47282
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