Sentenza Consiglio di Stato 21 gennaio 2021, n. 652
Ippc/Aia - Impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale - Rinnovo - Articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Tutela delle acque - Scarichi di sostanze pericolose - Provvedimento di Aia - Prescrizioni - Rispetto dei valori limite - Tabella 3, dell'allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs 152/2006 - Misurazione - Articolo 108, Dlgs 152/2006 - Imposizione di punti di prelievo aggiuntivi diversi da quello finale - Legittimità - Sussistenza - Validità dei punti di prelievo aggiuntivi anche a fini "fiscali" per il rispetto dei valori limite e l'applicazione delle sanzioni - Illegittimità - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza riforma la sentenza del Tar Valle d'Aosta 18 settembre 2013, n. 59.
L'Aia di un impianto industriale può prevedere punti di misurazione degli scarichi parziali, ulteriori rispetto a quello in uscita, ma essi non rilevano a fini "fiscali" (cioè del rispetto dei valori limite e sanzionatori).
Così il Consiglio di Stato nella sentenza 21 gennaio 2021, n. 652 in relazione al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) di uno stabilimento siderurgico in Valle d'Aosta che conteneva prescrizioni in materia di scarichi di sostanze pericolose. Nel caso di impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) non è consentito ai "fini fiscali" frammentare un impianto unitario in più sezioni, e pretendere da ciascuno scarico, quelli parziali come quello finale, il rispetto da parte dell'impresa dei valori limite delle sostanze pericolose (ex tabella 3, dell'allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs 152/2006) sanzionando eventuali sforamenti rispetto ai limiti.
Il rispetto dei valori limite deve controllare quanto l'impianto nel suo complesso inquina l'ambiente, e va quindi valutato misurandoli nello scarico "finale", cioè in un punto situato fra l'uscita dall'impianto stesso e l'entrata dello scarico nell'ambiente. La normativa (vedi articolo 108, comma 5, Dlgs 152/2006) prevede che negli impianti complessi soggetti ad Aia si possano stabilire punti di prelievo aggiuntivi diversi da quello finale ma essi rilevano solo per un migliore controllo tecnico dell'impianto, e non rilevano a fini "fiscali" (cioè al fine del rispetto dei valori limite di legge e sanzionatorio). La pronuncia del Consiglio di Stato riforma la sentenza del Tar 18 settembre 2013, n. 59. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 21 gennaio 2021, n. 652
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