Sentenza Corte di Cassazione, 1° marzo 2017, n. 10014
Sicurezza sul lavoro - Committente - Scelta ditta appaltatrice - Obblighi ex articolo 90, Dlgs 81/2008 - Infortunio del lavoratore - Culpa in eligendo del committente - Responsabilità - Sussistenza
In tema di sicurezza sul lavoro, il committente è responsabile della scelta della ditta appaltatrice, sin dalla fase di progettazione dell’opera, non essendo necessario un contratto di appalto.
La Suprema Corte ha con sentenza 1° marzo 2017,n. 10014 ricordato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia nella verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice (ex articolo 90, Dlgs 81/2008). In caso di infortunio del lavoratore, la “culpa in eligendo” del committente è anticipata alla fase di progettazione dell’opera, non essendo necessario un contratto di appalto. Infatti, la locuzione “affidamento dei lavori” ex articolo 90, comma 9, lettera c) deve intendersi in senso ampio.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del committente piemontese per un infortunio occorso in fase di progettazione dell’opera, non potendo invocare, a sua discolpa, la mancanza di un contratto di appalto.
Corte di Cassazione
Sentenza 1° marzo 2017, n. 10014
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