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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2020, n. 10436

Sicurezza sul lavoro - Sorveglianza sanitaria sui dipendenti per rischi professionali e modalità di svolgimento delle attività lavorative - Obbligo datore di lavoro di nomina del medico competente, ex articolo 18, Dlgs 81/2008 - Responsabilità analoga del direttore generale - Anche in assenza di delega di funzioni - Sussistenza

Ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori spetta agli organi apicali individuare le attività che impongo sorveglianza sanitaria ed effettuare relativa nomina del medico competente. Con sentenza 23 marzo 2020, n. 10436 la Corte ha chiarito che le ipotesi di "sorveglianza sanitaria" previste dal Testo unico sicurezza e che impongono al datore di lavoro o al dirigente la nomina del medico competente, ai sensi dell'articolo 18, Dlgs 81/2008, sono numerose e tra queste rientrano sia i rischi professionali a cui è sottoposto il lavoratore nello svolgimento della propria attività (movimentazione manuale di carichi pesanti, sottoposizione a forti rumori o a sensibili vibrazioni), sia le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro in ore notturne ovvero con uso di apparecchi videoterminali per oltre 20 ore settimanali). Nella fattispecie in esame i Giudici hanno ricordato tale obbligo in relazione ad una questione vertente su una azienda di trasporti. La responsabilità per omessa nomina del medico competente è stata riconosciuta in capo all'imputato, allora Direttore generale, figura equiparata al datore di lavoro indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, poiché assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori.

Corte di Cassazione

Sentenza 23 marzo 2020, n. 10436