Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2017, n. 12159

Rifiuti - Discarica abusiva - Nozione di "gestione" - Articolo 6, comma 1, lettera e), Dl 172/2008 - Interpretazione in senso ampio - Contributo a titolo attivo o passivo - Inclusione - Tolleranza o mantenimento del reato - Punibilità

Il concetto di "gestione" di una discarica abusiva, per la Corte di Cassazione, include qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare o anche semplicemente a tollerare e mantenere il reato.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 12159/2017), tale considerazione comporta che più soggetti possano concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella "gestione" di una discarica abusiva: i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti propri o di terzi, i trasportatori, i proprietari dell'area interessata nonché i pubblici amministratori qualora, in virtù della funzione di amministratore pubblico, abbiano l'obbligo di impedire il mantenimento del reato.
In tale contesto interpretativo "necessariamente determinato dalla onnicomprensività lessicale del termine di gestione", non può trovare alcun spazio l'assunto secondo cui solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito in discarica potrebbero ritenersi sanzionate, e non anche quelle mediante le quali si contribuisca a mantenere tali le condizioni del sito stesso.
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso presentato dal Sindaco e dal Responsabile tecnico di un Comune siciliano, condannati - ex articolo 6, Dl 172/2008 - per aver trasformato, con condotta omissiva, l’area di una stazione di trasferenza dei rifiuti urbani in discarica.

Corte di Cassazione

Sentenza 14 marzo 2017, n. 12159