Sentenza Cassazione, 5 aprile 2017, n. 17163
Sicurezza sul lavoro - Lesioni occorse a lavoratore - Responsabilità datore di lavoro - Articolo 71, Dlgs 81/2008 - Reato ex articolo 590, Codice penale - Concorso di colpa lavoratore per imprudenza - Istituto tenuità del fatto ex Dlgs 28/2015 - Applicabilità a datore di lavoro - Sussistenza
In materia di sicurezza sul lavoro, se il lavoratore ha concorso, con la propria imprudenza, al verificarsi di un incidente, al datore può essere applicata la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex Dlgs 28/2015.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 5 aprile 2017, n. 17163 ribadito come sia possibile applicare ad infrazioni ex Dlgs 81/2008 (Tu sicurezza) l’istituto della tenuità del fatto ex articolo 131-bis Codice penale, così come introdotto dal Dlgs 28/2015. In particolare, la Corte ritiene che il riconoscimento della tenuità ben può derivare dal concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che da un lato riduce il grado di antidoverosità della condotta del datore, dall’altro concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla condotta omissiva.
Nel caso in esame, al datore di lavoro lombardo è stata applicata la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, poiché l’imprudenza del lavoratore nel maneggiare rulli (articolo 71, Dlgs 81/2008) ha concorso al verificarsi dell’evento lesivo.
Corte di Cassazione
Sentenza 5 aprile 2017, n. 17163
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