Sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2019, n. 18344
Sicurezza sul lavoro - Morte di un soggetto estraneo al cantiere - Caduta da ponteggio - Reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche (N.d.R: articolo 589, Codice penale) - Responsabilità del datore di lavoro anche nei confronti di soggetti terzi - Mancato utilizzo di protezioni, parapetti e parapiedi - Violazione articolo 109, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Il datore di lavoro è responsabile degli infortuni sul luogo di lavoro occorsi anche a soggetti estranei al cantiere e che tengono condotte imprudenti. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza 3 maggio 2019, n. 18344 che ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per infortuni occorsi "agli estranei alle lavorazioni" per violazione dell'articolo 109, Dlgs 81/2008, il quale prevede l'obbligo di predisporre recinzioni al cantiere atte a impedire l'accesso di soggetti estranei. Nella fattispecie i Giudici hanno riconosciuto la colpevolezza dell'imputato marchigiano per aver causato la morte del soggetto terzo, caduto da un ponteggio realizzato in mancanza di protezioni, parapetti e parapiedi in più punti, compreso quello di caduta.
Corte di Cassazione
Sentenza 3 maggio 2019, n. 18344
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