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Albo nazionale gestori ambientali
Normativa Vigente

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 30 maggio 2017, n. 6

Responsabile tecnico - Requisiti e verifiche d'idoneità - Articoli 12 e 13, Dm 120/2014

N.d.R.: il Tar del Lazio, con sentenza 29 aprile 2024, n. 8517, ha annullato la deliberazione dell’Albo gestori ambientali 7/2022, che ha modificato l’articolo 2 della presente deliberazione 6/2017, “con riferimento alla contestata previsione per cui l’esperienza ventennale valutabile ai fini della dispensa (oggi pari a 16 anni) deve essere maturata nel ruolo di responsabile tecnico”.

 

N.d.R.: il comma 5-ter, articolo 2, della presente deliberazione 6/2017 (nella versione aggiunta dalla deliberazione 7/2022 in vigore fino all'1 aprile 2025) contiene dei riferimenti a degli allegati denominati A, B, C e D. Poiché, a parere della Redazione di Reteambiente, tali riferimenti non sono compatibili con il contenuto degli omonimi allegati alla stessa deliberazione 6/2017, essi devono essere intesi come relativi agli allegati A, B, C e D della citata deliberazione 7/2022.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 30 maggio 2017, prot. n. 06/Albo/Cn

(Comunicato pubblicato sulla Gu 21 giugno 2017 n. 142)

Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120