Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 11 maggio 2005, n. 1
Iscrizione Categoria 9 - Disposizioni integrative e attuative della deliberazione 5/2001 - Bonifica dei siti
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Deliberazione 11 maggio 2005, n. 1
Il Comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, 25 ottobre 1999, n. 471, concernente il Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'articolo 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Vista la propria deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo, e successive modifiche e integrazioni, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 di cui all'articolo 8 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Ravvisata l'opportunità, al fine di consentire la piena operatività della categoria 9, di adottare un provvedimento recante disposizioni integrative e attuative della citata deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo;
Delibera:
Articolo 1
Attrezzature minime
1. Le attrezzature minime di cui all'allegato "A" alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa le attrezzature di proprietà, tenute in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.
2. Qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo, deve presentare una relazione, a firma del legale rappresentate e del responsabile tecnico, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire.
3. Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal legale rappresentate dell'impresa e dal responsabile tecnico, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui al foglio notizie relativo alla categoria 9.
Articolo 2
Responsabile tecnico e dotazione di personale
1. I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della professionalità richiesta al responsabile tecnico sono:
a) diploma di geometra o di perito industriale o di perito tecnico o di perito chimico o di perito edile o altro tipo di diploma riconosciuto idoneo sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
b) laurea in ingegneria o in chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
2. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo e che presentano domanda d'iscrizione nelle classi D e E entro il termine previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti minimi previsti. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.
3. Ai fini del comma 2, le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo:
a) per gli interventi di bonifica già eseguiti, mediante la presentazione di copia autentica dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo contenenti una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.
b) per gli interventi di bonifica in corso, mediante la presentazione di copia autentica delle autorizzazioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
4. Nelle note 2, 3 e 4 dell'allegato "C" alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo dopo le parole "un laureato in chimica" sono aggiunte le seguenti "o un laureato in scienze biologiche".
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente deliberazione entra in vigore contestualmente alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/Albo, di cui costituisce integrazione e attuazione.
Roma, 11 maggio 2005