Sentenza Corte di Cassazione 20 luglio 2017, n. 35779
Rifiuti - Trasporto e vendita senza autorizzazione ex articolo 212, Dlgs 152/2006 - Definizioni ex articoli 183, Dlgs 152/2006 - Nozione di conferimento - Gestione abusiva di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Non espressamente prevista - Sussistenza
La fattispecie di gestione abusiva di rifiuti è integrata anche dal “conferimento” di rifiuti in assenza di autorizzazione, dovendo ricomprendersi questa condotta tra quelle di cui all’articolo 256, Dlgs 152/2006, pur se non riprodotta.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 20 luglio 2017, n. 35779 rilevato l’erroneità di una sentenza secondo la quale il “conferimento” di rifiuti non rientrerebbe nella fattispecie di gestione abusiva ex articolo 256, Dlgs 152/2006. I Giudici osservano come la parola “conferimento” alluda alla condotta di commercio di rifiuti, che ne presuppone logicamente il trasporto; è quindi da ricomprendersi tra le condotte, in caso di mancanza di autorizzazione, di gestione illecita di rifiuti, pur se non riprodotta lessicalmente.
Nel caso concreto, l’imputato piemontese trasportava e rivendeva rifiuti metallici senza autorizzazione. A nulla sono valsi i tentativi di inquadrare l’attività come “conferimento” e come tale fuori dalla disciplina ex articolo 256, Dlgs 152/2006, rientrando la stessa tra le attività sanzionabili.
Corte di Cassazione
Sentenza 20 luglio 2017, n. 35779
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