Sentenza Corte di Cassazione 12 febbraio 2018, n. 6739
Rifiuti - Raccolta e trasporto - Albo gestori ambientali - Domanda di iscrizione - Documentazione - Articolo 15, Dm 120/2014 - Variazioni - Articolo 18, Dm 120/2014 - Impresa iscritta - Utilizzo di semirimorchio non comunicato - Reato - Carenza delle condizioni richieste per le iscrizioni - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Applicabilità
L'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai rifiuti da trasportare, secondo quanto stabilito dal Dm 120/2014, deve essere redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 6739/2018 in cui, dopo aver dato della sostanziale continuità tra il regolamento vigente dell'Albo gestori (Dm 120/2014) e quello previgente (Dm 406/1998) con riferimento alla documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione da parte delle imprese di trasporto dei rifiuti, vengono evidenziati due cambiamenti intervenuti nella disciplina che riguardano, oltre al soggetto incaricato di attestare l'idoneità dei mezzi di trasporto (il Dm 406/1998 richiedeva la perizia giurata di un professionista), anche l'ipotesi di variazione per incremento della dotazione dei veicoli (la disciplina attuale, a differenza di quella previgente, consente l'utilizzo immediato dei nuovi veicoli previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la condanna per gestione di rifiuti in carenza delle condizioni richieste (articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006) inflitta dal Tribunale di Milano al titolare di un'impresa, regolarmente iscritta all'Albo, sorpresa a trasportare rifiuti mediante un semirimorchio non inserito nella lista dei mezzi presentata all'Albo.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6739
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