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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazone 26 giugno 2018, n. 29291

Sicurezza sul lavoro - Cantieri mobili o temporanei - Incidente mortale nell'ambito della circolazione stradale - Responsabilità del legale rappresentante del cantiere – Per omissione di specifici ed evidenti segnali di pericolo previsti da normativa sulla sicurezza sul lavoro (Ndr: ad oggi, articoli 88 e ss., Dlgs 81/2008) e circolazione stradale (Articolo 30, Dpr 16 dicembre 1992, n. 495) - Sussistenza

Il responsabile della sicurezza sul lavoro che omette la segnaletica prevista per i cantieri mobili risponde degli eventi dannosi provocati da incidenti stradali.
È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 26 giugno 2018, n. 29291 stabilendo la responsabilità del legale rappresentante con qualifica di responsabile della sicurezza (in mancanza di delega) della ditta appaltante lavori stradali, il quale avrebbe dovuto operare il necessario controllo sul corretto utilizzo della segnaletica indicante la presenza di un cantiere mobile, secondo le disposizioni normative del tempo. La Corte evidenzia che la responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale è ravvisabile nei confronti di un soggetto che anche se non coinvolto in concreto nella fase del sinistro sia però portatore di garanzie per la tutela della sicurezza di terzi.
Nel caso in esame la responsabilità per omicidio stradale riguarda anche l'imputato campano per non aver fatto predisporre dai suoi dipendenti un'adeguata segnalazione del cantiere mobile (sia ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro che su quella stradale) che avrebbe potuto determinare nel conducente, che per l'alta velocità aveva provocato l'incidente mortale, una maggiore cautela e un diverso comportamento nella guida.

Corte di Cassazione