Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2022, n. 8489
Sicurezza sul lavoro - Stabilimento - Circolazione di automezzi e di persone - Infortunio di un lavoratore - Mancanza di segnaletica orizzontale in violazione delle disposizioni ex allegato IV, 1.4, Dlgs 81/2008 - Omissione di idonee misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, ex articolo 28, Dlgs 81/2008 - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N.d.R.: articolo 590 del Codice penale) - Responsabilità datoriale - Sussistenza
Nei luoghi di lavoro in cui vi è circolazione di automezzi è obbligo del datore di lavoro evidenziare con opportuna segnaletica orizzontale le vie di circolazione dei mezzi e del personale a piedi, ex allegato IV, punto 1.4, Dlgs 81/2008. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza 14 marzo 2022, n. 8489, ricordando il principio secondo cui le vie di circolazione devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori che operano nelle vicinanze possano farlo in sicurezza, ex allegato IV, Dlgs 81/2008. Come evidenziano i Giudici il datore di lavoro inoltre, è tenuto a specificare nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) le regole di circolazione, nonché individuare idonee misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, ex articolo 28, Dlgs 81/2008. Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto responsabile per l’infortunio di un lavoratore il datore di lavoro piemontese, per avere omesso di individuare idonee misure atte a garantire la sicurezza e per non aver adottato cautele più rigorose ad evitare l'investimento di persone a piedi, nello specifico in un luogo caratterizzato anche dal passaggio di carrelli elevatori che trasportavano carichi potenzialmente ostruttivi della visuale per il conducente. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 14 marzo 2022, n. 8489
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