Sentenza Corte di Cassazione 31 agosto 2018, n. 39324
Sicurezza sul lavoro – Infortunio del lavoratore – Reato di lesioni personali colpose (N.d.R.: ex articolo 590 C.p.) - Responsabilità del soggetto espressamente deputato alla gestione del rischi nelle strutture aziendali complesse - Posizioni di garanzia ex articolo 299, Dlgs 81/2008 - Esercizio di fatto di poteri direttivi – Rilevanza – Configurabilità a titolo generale di differenti ambiti di responsabilità in capo a preposto, dirigente e datore di lavoro – Sussistenza
In caso di infortuni sul lavoro la responsabilità grava ex articolo 299, Dlgs 81/2008 su colui che esercita di fatto i poteri giuridici propri del datore di lavoro o degli altri garanti della sicurezza.
La Corte di Cassazione con sentenza 31 agosto 2018, n. 39324 ha evidenziato che nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, basandosi sulle funzioni concretamente esercitate e non sulla qualifica rivestita. In tale contesto sono generalmente riconducibili alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.
Nel caso in esame la Corte Suprema si è pronunciata su una questione affrontata nel merito da un Tribunale siciliano e vertente su un infortunio causato dall'uso di una leva non adatta al lavoro che doveva essere svolto.
Corte di Cassazione
Sentenza 31 agosto 2018, n. 39324
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