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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 3 dicembre 2018, n. 6824

Aia - Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale - Impianto di raccolta e di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - Pericolo per la salute - Articolo 29-decies, comma 10, Dlgs 152/2006 - Provvedimento del Sindaco di sospensione dell'attività - Legittimità - Sussistenza

In caso di pericolo per la salute in seguito al mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, è legittima la sospensione dell'attività di un impianto rifiuti disposta il Sindaco.
Il Consiglio di Stato (sentenza 3 dicembre 2018, n. 6824) ha confermato il Giudizio del Tar che ha ritenuto legittimo il provvedimento di un Sindaco del Piemonte che aveva disposto, la sospensione dell'attività di un impianto raccolta e di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzato con Aia, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 10, del Dlgs 152/2006. La norma prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, se vi sia pericolo per la salute l'Autorità competente ne informi il Sindaco per l'adozione di eventuali provvedimenti previsti dal T.U. leggi sanitarie (Rd 1265/1934).
Così è accaduto nel caso di specie dove la sospensione dell'attività produttiva disposta dal Sindaco è intervenuta dopo una serie di prescrizioni imposte dalla Provincia - e ignorate dalla società - dirette ad adottare misure e cautele tecniche che volte ad eliminare l'inconveniente accertato, o a ridurlo entro i limiti della tollerabilità.

Consiglio di Stato

Sentenza 3 dicembre 2018, n. 6824