Sentenza Consiglio di Stato 2 maggio 2024, n. 4003
Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Impianto di recupero di rifiuti autorizzato con Aia ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Cessazione definitiva dell'attività - Obbligo del gestore di effettuare gli interventi necessari a eliminare, contenere o ridurre le pertinenti sostanze pericolose per consentire un uso attuale o futuro del sito senza pericoli per ambiente e salute - Sussistenza - Affitto di azienda e voltura del titolo autorizzatorio - Applicazione dei medesimi obblighi e prescrizioni al gestore subentrante - Sussistenza
In caso di cessazione definitiva dell'attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) il gestore, compreso quello subentrato come affittuario, è tenuto al ripristino del sito secondo il Piano previsto.
Ad affermarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 2 maggio 2024, n. 4003. L'articolo 29-sexies del Dlgs 152/2006 infatti stabilisce che nel caso in cui sia cessata definitivamente l'attività che era stata autorizzata con l'autorizzazione integrata ambientale, il gestore dell'impianto deve eseguire tutte quegli interventi che siano necessari a eliminare, contenere o ridurre le sostanze pericolose (pertinenti all'attività) in modo tale che l'uso attuale o futuro del sito in cui è ubicata l'installazione non comporti rischi per la salute o l'ambiente.
Tali obblighi spettano anche al gestore che sia subentrato al precedente per effetto di un contratto di affitto di azienda e relativa voltura del provvedimento autorizzatorio. Anche tale soggetto è infatti tenuto a rispettare tutti gli adempimenti e le prescrizioni contenute nell'Aia per l'esercizio dell'impianto nonché quelli imposti in seguito alla cessazione definitiva dell'attività. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 2 maggio 2024, n. 4003
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: