Sentenza Corte di Cassazione 16 gennaio 2019, n. 1755
Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore - Attività di rimozione della coibentazione di tubazioni poste al di sopra della controsoffittatura - Caduta dall'alto – Responsabilità per lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Datore di lavoro di imprese esecutrici - Responsabilità articolo 96, Dlgs 81/2008 per omessa valutazione dei rischi – Sussistenza
L'attività di rimozione di coibentazione delle tubazioni di un edificio, ai fini del loro successivo smaltimento, deve essere eseguita previa valutazione dei rischi.
È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 16 gennaio 2019, n. 1755 che ha dichiarato la responsabilità del datore di lavoro delle imprese esecutrici per non aver fornito ai lavoratori informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione da utilizzare durante l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 96, Dlgs 81/2008.
Nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha confermato la colpevolezza degli imputati piemontesi per le lesioni gravi occorse al lavoratore, il quale durante operazioni per la rimozione della coibentazione di alcune tubazioni, precipitava rovinosamente dall'altezza di circa 4,5 metri, a causa del cedimento del pannello di poliuretano per la fuoriuscita della staffa di trattenuta.
Corte di Cassazione
Sentenza 16 gennaio 2019, n. 1755
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: