Sentenza Corte di Cassazione 13 marzo 2019, n. 11157
Sicurezza sul lavoro - Cantiere temporaneo - Incidente mortale - Investimento di un pedone - Responsabilità del datore di lavoro per non aver predisposto l'accesso e la recinzione del cantiere temporaneo con modalità visibili e individuabili - Articolo 96, comma 1, lettera b), Dlgs 81/2006 - Responsabilità per omessa segnaletica di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza - Allegato XXIV, punto 2.1.4. del Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere temporaneo con modalità visibili e individuabili, ex articolo 96, comma 1, lettera b), Dlgs 81/2006. È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 13 marzo 2019, n. 11157 evidenziando quanto disposto anche nell'allegato XXIV, punto 2.1.4. del Dlgs 81/2008, il quale stabilisce i requisiti e le diverse utilizzazioni della segnaletica di sicurezza nei cantieri. Con la sentenza in oggetto la Corte Suprema ha ravvisato la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava il compito di rendere percepibile la via di circolazione passante per l'accesso al cantiere con segnaletica di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza. Nella fattispecie in oggetto la Corte di Cassazione ha ravvisato in capo all'imputato abruzzese la responsabilità per l'incidente mortale ai danni di un pedone investito da un automezzo mentre transitava sul marciapiede attiguo al cantiere, per non aver adottato nessuna segnaletica di sicurezza.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 marzo 2019, n. 11157
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