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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 15 ottobre 2019, n. 26025

Sicurezza sul lavoro - Raccolta rifiuti urbani - Indumenti di operatori ecologici in impianto di trattamento rifiuti - Nozione di dispositivi di protezione individuale, cd. Dpi (N.d.R.: articolo 74, Dlgs 81/2008) - Coincidenza con qualsiasi dispositivo finalizzato a garantire la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, ai sensi dell'articolo 2087, C.c. - Sussistenza - Obblighi del datore di lavoro di manutenzione, riparazione, igiene e sostituzione dei Dpi - (N.d.R.: articolo 77, Dlgs 81/2008) - Sussistenza

Gli indumenti indossati dai lavoratori di imprese di gestione rifiuti rientrano tra i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con ordinanza 15 ottobre 2019, n. 26025 la Corte Suprema ha ribadito che per Disposizioni di protezione individuale si deve intendere "qualsiasi attrezzatura" nonché "ogni complemento o accessorio" ai sensi del disposto ex articolo 40, Dlgs 626/1994 al fatto applicabile (oggi riprodotto nell'articolo 74, Dlgs 81/2008), facendovi così rientrare qualsiasi dispositivo finalizzato a garantire la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, ai sensi dell'articolo 2087, C.c.. La Corte ha anche evidenziato l'obbligo del datore di lavoro di garantire l'idoneità degli indumenti di protezione messi a disposizione dei lavoratori, che deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Anche il lavaggio degli indumenti, indispensabile per mantenerli in stato di efficienza, deve essere a carico del datore di lavoro. Nel caso specifico la Corte Suprema ha riformulato la decisione dei Giudici inferiori per violazione dell'articolo 40, comma 1, Dlgs n. 626 del 1994, che avevano escluso che gli indumenti da lavoro forniti dall'impresa di gestione rifiuti ai suoi dipendenti (operatori ecologici), durante la raccolta di rifiuti urbani, potessero essere qualificati Dpi in quanto non destinati a fornire una adeguata protezione dai rischi di contatto con sostanze nocive o agenti patogeni. (MLS)

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N.d.R.: conformi, in materia, le Ordinanze della Corte di Cassazione dell'11 dicembre 2019, n. 32382 e del 10 dicembre 2019, n. 32253.

Corte di Cassazione

Ordinanza Corte di Cassazione 15 ottobre 2019, n. 26025