Sentenza Corte di Cassazione 12 dicembre 2019, n. 50346
Sicurezza sul lavoro - Esercizio dei poteri direttivi, ex articolo 299, Dlgs 81/2008 - Compiti e obblighi del datore di lavoro, ex articolo 64, Dlgs 81/2008 - Gestione dell'impresa - Differenza con figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) (N.d.R.: articolo 32, Dlgs 81/2008) - Ruolo di consulenza - Responsabilità concorrente ma non sostitutiva di quella del datore - Sussistenza
La responsabilità del datore di lavoro non viene meno in presenza del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) nel luogo di lavoro. Secondo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza 12 dicembre 2019, n. 50346 il ruolo che il Rspp svolge all'interno della struttura aziendale è un ruolo non gestionale ma di consulenza, ex articolo 32, Dlgs 81/2008, la cui responsabilità può essere solo concorrente con quella del datore di lavoro (che tra gli obblighi non delegabili ha quello di nomina del Rspp ex articolo 17, Dlgs 81/2008), i cui compiti riguardano sia la parte gestionale che amministrativa dell'azienda in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, ex articoli 2 e 64, Dlgs 81/2008. Nella fattispecie in oggetto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato piemontese confermando l'obbligo al pagamento di € 3.800 di ammenda per 6 contravvenzioni ex Dlgs 81/2008. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 dicembre 2019, n. 50346
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