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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 aprile 2020, n. 12853

Rifiuti - Gestione abusiva rifiuti provenienti da un cantiere edile per lavori di metanizzazione - Reato ex articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 - Deposito incontrollato di 125 metri cubi di rifiuti speciali in un'area comunale chiusa e nella disponibilità del sindaco che la indicava come area destinata allo stoccaggio di rifiuti - Trasformazione dell'area in deposito in assenza di autorizzazione (N.d.R.: articolo 208 e seguenti, Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Responsabilità del sindaco in concorso con il responsabile del cantiere – Sussistenza - Responsabilità amministratore e legale rappresentante azienda affidataria lavori – Non sussistenza - Astratta regola della delegabilità della responsabilità penale in materia ambientale - Sussistenza

Sussiste la responsabilità del sindaco in concorso con il responsabile del cantiere per il reato di deposito incontrollato di rifiuti provenienti dai lavori di metanizzazione e depositati su area comunale.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12853 del 24 aprile 2020 in merito al deposito incontrollato di 125 mc di rifiuti speciali in un'area comunale in Campania chiusa e nella disponibilità del sindaco. I rifiuti in questione provenivano dai lavori edili correlati alle operazioni di metanizzazione affidati alla ditta di cui il responsabile del cantiere risponde del reato ex articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 insieme al sindaco. Il primo cittadino in assenza di autorizzazione aveva indicato l'area in questione (di cui aveva le chiavi) come area destinata al deposito dei rifiuti prodotti durante i lavori. Il sindaco ha dunque consentito l'accesso all’area e la gestione dell'attività abusiva di deposito di rifiuti in concorso con il responsabile del cantiere. La responsabilità di quest'ultimo, per i Supremi giudici, si ricava dalle sue dichiarazioni sulla provenienza dei rifiuti dall'attività della società per la quale lavora, unitamente alla sua qualifica e alla sua presenza, con il sindaco, nell'area al momento del sequestro.
Diversamente non trova fondamento la condanna del rappresentante legale della ditta titolare dei lavori che tiene conto solo della qualifica ma non formula alcuna considerazione sull'idoneità della condotta, anche omissiva, nella gestione del deposito. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 24 aprile 2020, n. 12853