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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 ottobre 2020, n. 28665

Sicurezza sul lavoro - Impresa di ridotte dimensioni (quattro dipendenti) - Violazione di una pluralità di disposizioni ex Dlgs 81/2008: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (articolo 29, Dlgs 81/2008); informazione ai lavoratori (articolo 36, Dlgs 81/2008); formazione dei lavoratori (articolo 37, Dlgs 81/2008); gestione emergenze (articolo 43, Dlgs 81/2008); Requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro (articolo 63, Dlgs 81/2008); Attrezzature di lavoro (articolo 71, Dlgs 81/2008); Dpi (articolo 77, Dlgs 81/2008) - Sostanze pericolose - Sorveglianza sanitaria (articolo 229, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Esclusione della punibilità per particolare tenuità dei fatti, ex articolo 131-bis, Codice penale - Insussistenza

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex articolo 131-bis, non è ravvisabile nel caso di violazione di una pluralità di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. La Corte di Cassazione con sentenza 15 ottobre 2020, n. 28665 ha stabilito, nel caso in oggetto l'inapplicabilità dell'articolo 131-bis del Codice penale, non riconoscendo ipotesi per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La responsabilità in capo al legale rappresentante della società è individuata nella pluralità delle violazioni in materia di sicurezza ex Dlgs 81/2008, tra cui la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (articolo 29, Dlgs 81/2008), l'omessa dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuali ai lavoratori (articolo 77, Dlgs 81/2008), la violazione dell'obbligo di formazione dei lavoratori (articolo 37, Dlgs 81/200). Pertanto i Giudici della Corte suprema hanno anche negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e condannato alla pena dell'ammenda superiore al minimo l'imputato campano, che avrebbe potuto facilmente adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, essendo la struttura dell'impresa composta solo da quattro dipendenti. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 15 ottobre 2020, n. 28665