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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 febbraio 2024, n. 6790

Sicurezza sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro ex articolo 18, Dlgs 81/2008 - Individuazione del preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19, Dlgs 81/2008 - Designazione di un preposto privo delle specifiche competenze professionali - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza - Qualifica di apprendista del preposto - Rilevanza - Esclusione

Il datore di lavoro risponde per l'infortunio del lavoratore se ha designato un preposto alla sicurezza che, al di là della qualifica di apprendista, è in concreto inidoneo a svolgere compiti di vigilanza.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza 6790/2024 confermando la responsabilità dell'imputato per avere, a monte, designato in maniera imprudente e negligente un preposto alla sicurezza privo delle necessarie capacità professionali, e dunque inidoneo a svolgere in sua vece compiti di vigilanza, e per avere poi omesso di adottare le iniziative necessarie a impedire il verificarsi dell'evento. Consentendo dunque che un soggetto privo delle richieste competenze vigilasse sulle operazioni durante le quali avvenne il sinistro ai danni di un lavoratore.
La Corte avalla così le conclusioni a cui erano giunti i Giudici di merito lombardi basate "sull'inidoneità del preposto come concretamente accertata in esito alla sua audizione, piuttosto che sulla qualifica di apprendista formalmente rivestita", essendo persona del tutto priva di specifiche competenze che si limitava di fatto a veicolare sul cantiere le direttive impartite dall'imputato. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 15 febbraio 2024, n. 6790