Trasporti
Normativa Vigente

Dm Trasporti 13 gennaio 2021

Trasporto interno di merci pericolose - Recepimento della direttiva 2020/1833/Ue - Modifiche al Dlgs 35/2010

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto ministeriale 13 gennaio 2021

(Gu 10 febbraio 2021 n. 34)

Recepimento della direttiva (Ue) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la direttiva 2008/68/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Vista la direttiva 2010/61/Ue della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;

Vista la direttiva 2012/45/Ue della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ue, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;

Vista la direttiva 2014/103/Ue della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;

Vista la direttiva 2016/2309/Ue della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;

Vista la direttiva 2018/217/Ue della Commissione del 31 gennaio 2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;

Vista la direttiva 2018/1846/Ue della Commissione del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 81 del 5 aprile 2019;

Vista la direttiva 2020/1833/Ue della Commissione del 2 ottobre 2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L408 del 4 dicembre 2020;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso Codice;

Considerato che l'articolo 5 del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche degli allegati A e B dell'Adr, dell'allegato del Rid che figura come appendice C del Cotif e dei regolamenti allegati all'Adn;

Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2020/1833/Ue;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

"a) negli allegati A e B dell'Adr, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;

b) nell'allegato del Rid, che figura come appendice C della Cotif, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini "Stato contraente del Rid" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;

c) nei regolamenti allegati all'Adn, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, così come l'articolo 3, lettere f) ed h) e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3 dell'Adn, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", ove opportuno".

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2021