Decisione Commissione Ue 2020/1241/Ue
Trasporto interno di merci pericolose - Decisione che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/Ce
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Decisione 28 agosto 2020, n. 2020/1241/Ue
(Guue 1 settembre 2020 n. L 284)
[notificata con il numero C(2020) 5797]
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/Ce contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.
(2) La Commissione ha esaminato o riesaminato tali deroghe e ha constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/Ce. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.
(3) Pertanto, dato che l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/Ce devono essere adeguati, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituire integralmente tali capi.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/Ce.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/Ce sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2020
