Trasporti
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2020/1241/Ue

Trasporto interno di merci pericolose - Decisione che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/Ce

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione 28 agosto 2020, n. 2020/1241/Ue

(Guue 1 settembre 2020 n. L 284)

Decisione che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2020) 5797]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/Ce contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.

(2) La Commissione ha esaminato o riesaminato tali deroghe e ha constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/Ce. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.

(3) Pertanto, dato che l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/Ce devono essere adeguati, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituire integralmente tali capi.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/Ce.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/Ce sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2020

Allegato

Allegato alla decisione 2020/1241/Ue

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