Sentenza Consiglio di Stato 7 giugno 2022, n. 4632
Rifiuti - Energia - Impianto di compostaggio rifiuti e di produzione di energia da fonti rinnovabili - Provvedimento di autorizzazione unica ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e autorizzazione unica ex articolo 12, Dlgs 152/2006 - Effetti - Variante allo strumento urbanistico comunale - Sussistenza - Mancata approvazione da parte del Comune della variante allo strumento urbanistico - Effetti ostativi al rilascio del provvedimento autorizzatorio - Esclusione - Diritto dell’impresa al rilascio del titolo autorizzatorio - Esclusione - Natura del provvedimento autorizzatorio - Risultato della valutazione degli interessi emersi in Conferenza di servizi riservati alla discrezionalità amministrativa - Sussistenza - Legittimazione del Comune a resistere in giudizio nell’impugnazione del provvedimento di autorizzazione unica ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Insussistenza
Poiché l'autorizzazione unica ad un impianto di trattamento rifiuti costituisce anche variante allo strumento urbanistico, il fatto che il Comune non abbia approvato tale variante non osta al rilascio dell'autorizzazione.
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 7 giugno 2022, n. 4632 in relazione al rilascio di una autorizzazione unica ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e articolo 12, Dlgs 387/2003 per la realizzazione ed esercizio di un impianto di compostaggio rifiuti e contestuale produzione di energia da fonti rinnovabili. Ricordano i Giudici amministrativi che poiché l'autorizzazione unica per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili ovvero quella di smaltimento e recupero di rifiuti costituisce, "ove occorra", anche variante allo strumento urbanistico comunale, il diniego del Comune all'approvazione di una siffatta variante non ha autonoma ostatività, non essendo di per sé preclusivo al rilascio dell'autorizzazione suddetta.
D'altro canto, aggiungono i Giudici l'impresa non ha un diritto assoluto a vedersi autorizzato un impianto di trattamento rifiuti. Ragionando diversamente si dovrebbe allora ritenere che la Regione (o Provincia delegata) sia sempre tenuta (in altri termini: obbligata) a rilasciare l'autorizzazione e non che questa sia, come è, l'esito di una valutazione complessa e ponderata di interessi, previa istruttoria nell'ambito della Conferenza di servizi, costituendo il provvedimento finale momento di sintesi delle varie posizioni e degli interessi (di cui sono portatrici le amministrazioni coinvolte) ivi emerse.
Infine, il Comune non è legittimato passivo processuale perché il l'autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 è imputabile solo all'Amministrazione che la adotta (Regione o Provincia), spettando solo a loro la legittimazione passiva a resistere all'impugnazione dell'autorizzazione e non alle altre, come il Comune, che hanno partecipato alla Conferenza di servizi. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 7 giugno 2022, n. 4632
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