Albo nazionale gestori ambientali
Normativa Vigente

Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 12 maggio 2003, n. 5

Dm 406/1998 - Attestazione idoneità mezzi di trasporto - Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Deliberazione 12 maggio 2003, n. 5

(Gu 18 luglio 2003 n. 165)

Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000 recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406

Il Comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera a), del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'albo con attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

Visto, altresì, l'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale attribuisce al comitato nazionale dell'Albo il compito di fissare i contenuti della predetta attestazione;

Vista la propria deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/Cn/Albo recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto;

Considerato che le associazioni di categoria degli operatori economici hanno richiesto di precisare che i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni non devono essere sottoposti a perizia giurata in quanto veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi e, pertanto, non atti al carico dei rifiuti;

Ritenuto di accogliere le suddette richieste considerato anche che i citati veicoli, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, sono sottoposti a revisione periodica ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di integrare la suddetta deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/Cn/Albo;

Delibera:

 

Articolo 1

Al comma 3 dell'articolo 1 della deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/Cn/Albo, è aggiunto il seguente comma:

"4. L'attestazione a mezzo di perizia giurata dell'idoneità dei mezzi di trasporto non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni".