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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 ottobre 2022, n. 40069

Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro - Messa a disposizione di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (articoli 70 e 71 del Dlgs 81/2008) - Violazione - Infortunio del lavoratore - Reato di omicidio colposo (N.d.R.: articolo 589 del Codice penale) - Responsabilità del datore di lavoro "di fatto" (N.d.R.: articolo 299 del Dlgs 81/2008) - Presupposti - Comportamenti concludenti di effettiva presa in carico del bene protetto - Necessità - Sussistenza - Responsabilità del datore di lavoro formale - Configurabilità - Indipendenza dall'esercizio da parte di altri dei corrispondenti poteri di fatto - Sussistenza

Dell'infortunio del lavoratore rispondono sia il datore "di fatto" che fornisca attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza sia il titolare formale dei poteri datoriali che violi i relativi obblighi prevenzionistici.
La Corte di Cassazione (con sentenza 40069/2022) ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello di Brescia confermava la condanna del legale rappresentante di una società e del datore di lavoro di fatto della stessa per il reato di omicidio colposo commesso ai danni di una lavoratrice con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro. In particolare per aver consegnato alla vittima un'attrezzatura di lavoro vetusta e artigianale, non conforme ai requisiti Ce e priva dei dispositivi di sicurezza (articoli 70 e 71 del Dlgs 81/2008).
Il Collegio, pronunciandosi innanzitutto sul ricorso dell'imputata che di fatto rivestiva la posizione di datore di lavoro, ricorda che ai fini della configurabilità dell'esercizio "di fatto" di funzioni datoriali occorre che l'agente "assuma la gestione dello specifico rischio" mediante un comportamento concludente di effettiva presa in carico del bene protetto. Circostanza verificatasi nella specie perché la ricorrente, per un arco temporale consistente, aveva consegnato a domicilio il macchinario alla lavoratrice, si era occupata della riparazione e manutenzione dello stesso ed era stata destinataria delle rimostranze sul funzionamento del medesimo.
Il Collegio conferma altresì la responsabilità del legale rappresentante della società ricordando che quest'ultimo, quale datore di lavoro, era tenuto ad osservare gli obblighi prevenzionistici previsti dal Dlgs 81/2008 indipendentemente dalla circostanza che altri esercitasse i corrispondenti poteri in via di fatto. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 24 ottobre 2022, n. 40069