Sentenza Corte di Cassazione 3 febbraio 2023, n. 4588
Rifiuti - Reato di trasporto illecito di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) - Disciplina sanzionatoria - Procedimento di estinzione agevolata dell'illecito ambientale ex articoli 318-bis e seguenti del Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Ipotesi - Condotte esaurite prive di conseguenze dannose/pericolose per le quali sia inutile/impossibile impartire prescrizioni al contravventore - Ammissibilità - Sussistenza - Regolarizzazione spontanea e volontaria dell'illecito da parte del contravventore - Ammissibilità - Sussistenza
La procedura di estinzione agevolata degli illeciti ambientali ex Dlgs 152/2006 è applicabile anche alle condotte prive di conseguenze dannose/pericolose per le quali risulti inutile impartire prescrizioni al contravventore.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza 4588/2023) nel pronunciarsi sull'ambito applicativo della procedura estintiva di cui agli articoli 318-bis e seguenti del Dlgs 152/2006. Nella specie il ricorrente, indagato del reato di trasporto abusivo di rifiuti pericolosi ex articolo 256, Dlgs 152/2006, chiedeva di essere ammesso alla procedura di cui alla Parte VI-bis del Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione richiama sul punto il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni ex articoli 318-bis e seguenti del Dlgs 152/2006 trovano applicazione tanto rispetto alle condotte esaurite, cioè quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per le quali sia inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore, tanto con riferimento alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso. Fermo restando, precisa la Corte, che tali condotte illecite non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (articolo 318-bis, Dlgs 152/2006). (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 3 febbraio 2023, n. 4588
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