Decreto direttoriale MinInfrastrutture 1 marzo 2023
Riconoscimento di autoveicoli per uso speciale - Autoveicolo uso speciale per la raccolta di rifiuti solidi urbani - Articolo 54 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto direttoriale 1 marzo 2023
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero delle infrastrutture il 1 marzo 2023)
Il Direttore generale
Visto il comma 1, lettera g) e il comma 2, dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo codice della strada e successive modificazioni", con il quale sono individuati gli autoveicoli per uso speciale;
Visto, il comma 2, dell'articolo 203, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", con il quale sono stati classificati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 54 del Codice della strada, gli autoveicoli per uso speciale;
Visto, in particolare, il comma 2, lettera ii), del sopra citato articolo 203, relativo ad altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" – Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli ed i loro rimorchi;
Decreta:
Articolo unico
È classificato per uso speciale l'autoveicolo avente carrozzeria, dotata di attrezzature permanentemente installate, idonea al lavaggio e alla disinfestazione dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani.