Sentenza Tar Toscana 25 luglio 2023, n. 774
Acque - Acque reflue industriali - Assimilazione alle acque domestiche ex articolo 101, Dlgs 152/2006 con deroga alla necessità di autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 124, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Caratteristiche qualitative equivalenti ai reflui domestici - Necessità - Sussistenza - Ippc/Aia - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 - Imposizione di prescrizioni ad uno scarico prima dell'immissione in fognatura - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Esclusione dell'assimilazione dei reflui industriali a reflui domestici - Sussistenza
I reflui non domestici sono assimilati a quelli domestici ai fini dell'autorizzazione agli scarichi ex Dlgs 152/2006 solo hanno qualità compositive equivalenti a questi ultimi.
La portata dell'articolo 101 del Dlgs 152/2006 è stata ricordata dal Tar Toscana nella sentenza 25 luglio 2023, n. 774. La Provincia, in sede di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 imponeva ad una azienda una serie di prescrizioni tra cui la previa imposizione di trattamenti ad uno scarico prima dell'immissione in fognatura.
Di fronte alle obiezioni dell'azienda che lamentava come lo scarico fosse "assimilabile" ad uno scarico domestico e pertanto non bisognoso di autorizzazione i Giudici hanno invece affermato la correttezza dell'Amministrazione in quanto l'articolo 101, Dlgs 152/2006 stabilisce che le acque non domestiche sono equiparate a quelle domestiche - con conseguente deroga alla necessità di una previa autorizzazione per l'immissione in fognatura, ai sensi degli articoli 107 e 124, Dlgs 152/2006 - se hanno caratteristiche qualitative equivalenti a queste ultime. Nel caso di specie i reflui condotti nello scarico sul quale erano state previste prescrizioni avevano una composizione diversa da quella tipica degli scarichi domestici, poiché, "prima dell'assoggettamento al trattamento di claro-flocculazione e decantazione che ne elimina parte delle sostanze pericolose, e segnatamente la maggior parte dei metalli pesanti, gli stessi risultano contaminati dalle suddette sostanze inquinanti". Di qui l'esclusione di assimilabilità. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 25 luglio 2023, n. 774
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