Sentenza Tar Toscana 16 gennaio 2024, n. 65
Ippc/Aia - Acque - Depuratore - Gestione di reflui industriali provenienti da installazioni soggette al regime di autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex Dlgs 152/2006, Parte II, Titolo III-bis - Assenza di trattamento a monte - Scarico in fognatura - Effettuazione del pretrattamento a valle al fine di rispettare i limiti ex articolo 107, Dlgs 152/2006 - Soggezione del depuratore ad autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Applicazione del regime più leggero dell’autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 - Esclusione
Il depuratore che tratta acque industriali di stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, effettuando il trattamento dei reflui industriali a valle ai fini dello scarico in fognatura, è assoggettato anch'esso ad Aia.
Secondo la sentenza Tar Toscana 16 gennaio 2024, n. 65 se un depuratore tratta sia reflui industriali che urbani (come nel caso di specie) l'esclusione dalla disciplina Aia non si applica alle parti del depuratore in cui è effettuato un pretrattamento necessario a garantire che i reflui industriali provenienti da installazioni Ippc (acronimo di "Integrated pollution prevention and control", da cui derivano le regole Aia) ottengano le caratteristiche di qualità che ne consentano lo scarico in fognatura rispettando i limiti dell'articolo 107, comma 1, del Dlgs 152/2006.
Il Tribunale ha così respinto il ricorso del gestore di un depuratore che si era visto negare la più "leggera" autorizzazione unica ambientale (Aua) ex Dpr 59/2013 mentre la Provincia aveva deliberato di sottoporre l'impianto ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex Dlgs 152/2006.
In altre parole, per i Giudici, la mera presenza, nel flusso dei conferimenti di reflui non pretrattati a monte provenienti da installazioni soggette ad Aia rende il depuratore situato a valle assoggettato al regime Aia quale installazione rientrante nell'allegato VIII alla Parte II, Dlgs 152/2006. Eventualmente si può verificare che sia soggetto a tale autorizzazione l'intero depuratore o solo alcune linee di trattamento ma questo non esclude l'assoggettabilità, almeno parziale, al regime di autorizzazione integrata ambientale. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 16 gennaio 2024, n. 65
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