Sentenza Corte di Cassazione 6 settembre 2021, n. 32864
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Articolo 29-ter, Dlgs 152/2006 - Provvedimento di Aia - Inosservanza delle prescrizioni - Superamento dei limiti di emissione per determinate sostanze pericolose nello scarico in fognatura dei reflui industriali derivanti dall'attività - Responsabilità ex articolo 29-quaterdecies, Dlgs 152/2006 - Metodo di campionamento indicato in allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006 - Obbligo di utilizzo a fini probatori della responsabilità - Esclusione - Campionamento istantaneo - Utilizzo - Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Motivate particolari esigenze individuate dall'Organo di controllo - Legittimità - Sussistenza
Ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni sugli scarichi dell'autorizzazione integrata ambientale il prelievo dei campioni può essere anche istantaneo purché adeguatamente motivato.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza 6 settembre 2021, n. 32864 che ha confermato la condanna del titolare di una impresa lombarda condannato ex articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006, per violazioni delle prescrizioni dell'Aia in relazione al superamento dei valori limite di determinati metalli pesanti nell'effettuazione dello scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali generati dalla propria attività.
I Supremi Giudici hanno affermato che le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5, Parte III del Dlgs n. 152 del 2006 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'Organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione, come appunto avvenuto adeguatamente nel caso di specie. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 6 settembre 2021, n. 32864
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