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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Basilicata 21 agosto 2023, n. 499

Ippc/Aia - Acque - Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (N.d.R.: articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006) relativo ad un termovalorizzatore - Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e rilascio del provvedimento di diffida ad adempiere ex articolo 29-decies, Dlgs 152/2006 - Superamento dei limiti in relazione allo scarico delle acque - Modalità di campionamento ex allegato 5 alla Parte III, Dlgs 152/2006 - Raccolta del campione medio prelevato nell'arco di tre ore - Sussistenza - Campionamento istantaneo - Ammissibilità - Condizioni - Solo in presenza di particolari esigenze da indicare con motivazione espressa - Sussistenza - Mancanza di motivazione - Effetti - Illegittimità del prelievo effettuato e degli effetti conseguenti - Sussistenza

In sede di controlli degli scarichi per il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia), il campionamento istantaneo è una eccezione ai prelievi ordinari.
La conferma viene dalla sentenza del Tar Basilicata 21 agosto 2023, n. 499 che ha annullato la diffida ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, Dlgs 152/2006, per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad un termovalorizzatore. In particolare la diffida era conseguente ai risultati analitici sulle acque di scarico dai quali risultava la violazione dei limiti da rispettare così come indicati nell'autorizzazione.
La società ricorrente lamentava l'illegittimità dei prelievi effettuati e i Giudici hanno accolto la domanda ricordando che le modalità di campionamento prescritte dall'allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/2006 prevedono la raccolta del campione medio prelevato nell'arco di tre ore la quale costituisce il metodo ordinario di campionamento, ritenuto come quello che garantisce in maggior misura la rappresentatività del reperto da analizzare. Sono possibili modalità e tempi diversi delle analisi, e quindi è ammissibile il campionamento istantaneo, ma solo in presenza di particolari esigenze, che devono essere indicate con motivazione espressa nel verbale di campionamento, e comunque solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
Non avendo l'Autorità competente fornito una motivazione congrua né indicate le modalità mediante cui il prelievo è stato effettuato, ne è conseguita l'illegittimità del provvedimento di diffida rilasciato nei confronti dell'azienda. (FP)

Tar Basilicata

Sentenza 21 agosto 2023, n. 499