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Normativa Vigente

Delibera Anac 17 gennaio 2024, n. 24

Obblighi di trasparenza - Dlgs 33/2013 - Ambito soggettivo di applicazione (articolo 2-bis) - Società interamente private con bilancio superiore a 500mila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.a. o di gestione di servizi pubblici - Ammissibilità - Sussistenza - Limitazione ai dati e documenti relativi all'attività di pubblico interesse - Sussistenza

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità nazionale anticorruzione

Delibera 17 gennaio 2024, n. 24

(Pubblicata sul sito Internet dell'Autorità nazionale anticorruzione il 24 gennaio 2024)

Provvedimento di ordine volto all'attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - Adeguamento del sito web di (omissis) Srl alle previsioni del Dlgs n. 33/2013

Riferimenti normativi

Articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Parole chiave

Obblighi di pubblicazione; Società a capitale interamente privato, provvedimento di ordine; Amministrazione trasparente

Massima

Tra i soggetti menzionati dall'articolo 2-bis, comma 3, Dlgs n. 33/2013 rientrano anche le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

 

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità "esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza";

l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, le modifiche introdotte all'articolo 37 del Dlgs 33/2013;

il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 — approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in Gu n. 91 del 19 aprile 2017 con le modifiche recate dalla delibera n. 654/2021 — con il quale l'Autorità ha disciplinato, tra l'altro, all'articolo 11 tra gli atti conclusivi del procedimento quello di ordine di procedere alla pubblicazione di documenti ed informazioni, ai sensi dell'articolo 45 comma 1 del citato decreto;

la delibera n. 1134/2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici) e, in particolare, la tabella ad essa allegata;

la nota Anac del 27 luglio 2023 con la quale si richiedevano informazioni sulla mancata presenza sul sito web di (omissis) Srl di una sezione dedicata alla trasparenza dell'attività di pubblico interesse svolta ed un'asseverazione sul valore del bilancio;

la nota dell'1 agosto 2023 con la quale un professionista incaricato dalla società deduceva che (omissis) non sembrava rientrare tra i soggetti obbligati ad osservare la disciplina sulla trasparenza, trattandosi di una comune Srl con soci persone fisiche, affidataria di contratti di appalto a seguito di gare pubbliche e aggiungeva che la società, avendo valori di bilancio inferiori a quanto previsto dall'articolo 2477 Codice civile, non è tenuta a nominare né l'organo di controllo, né il revisore;

la nota Anac del 27 settembre 2023 con la quale si ribadiva che tra i soggetti menzionati dall'articolo 2-bis, comma 3, Dlgs n. 33/2013 rientrano anche "...le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici." e si chiedeva nuovamente un'asseverazione sul valore del bilancio della società;

la successiva nota del 5 ottobre 2023 con cui era attestato che il bilancio di (omissis) Srl era superiore a 500.000 euro;

la verifica del sito web della società eseguita il 25 ottobre 2023 dalla quale emergeva che ancora non era stata creata una sezione "Società trasparente" ove pubblicare i dati, le informazioni e i documenti di cui al Dlgs n. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse svolta;

la nota Anac del 30 ottobre 2023 con cui si procedeva ad avviare formalmente il procedimento di vigilanza nei confronti di (omissis) Srl ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sopra richiamato, chiedendo l'adeguamento alla normativa nazionale di cui al Dlgs n. 33/2013 e a quanto stabilito dalla delibera Anac n. 1134/2017 e relativo allegato, avendo rilevato l'insussistenza di una sezione dedicata alla trasparenza dell'attività di pubblico interesse svolta dalla società;

il mancato riscontro da parte della società;

la verifica finale effettuata il 19 dicembre 2023 dalla quale è emerso che sul sito web della società è stata creata una sezione dedicata alla trasparenza, scarsamente popolata di dati. Ed invero, la società si è limitata a pubblicare una tabella sugli appalti in affidamento, contenente il nome della stazione appaltante, il Codice identificativo di gara ed il link alla sezione "amministrazione trasparente" della stazione appaltante (neanche allo specifico contratto affidato);

la sezione dedicata alla trasparenza che, dunque, non rispecchia l'allegato alla delibera 1134/2017 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo mancano le sottosezioni relative all'accesso civico e ai servizi erogati).

Considerato che

le verifiche finali effettuate dall'Autorità sulla Sezione "amministrazione trasparente" del sito web di (omissis) Srl hanno confermato la carenza dei dati e dei documenti inseriti nella sottosezione dedicata alla trasparenza, come sopra specificato,

il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 17 gennaio 2024

 

Delibera

l'adozione, nei confronti di (omissis) Srl in persona del legale rappresentante p.t., di un provvedimento con cui si ordina, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) del regolamento di vigilanza sugli obblighi di trasparenza, con le modifiche recate dalla delibera n. 654/2021, di organizzare la sezione dedicata alla trasparenza del proprio sito web secondo quanto previsto dall'allegato alla delibera Anac n. 1134/2017, pubblicando i contenuti ivi previsti in relazione all'attività di pubblico interesse svolta.

La società avrà cura di assicurare l'adeguamento al presente provvedimento di ordine, dandone riscontro a questa Autorità entro 30 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo Pec protocollo@pec.anticorruzione.it.

In caso di mancato adeguamento della società a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del sopra citato regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il presente provvedimento:

— è comunicato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza;

— è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del citato Regolamento.

(omissis)

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 gennaio 2024

(omissis)