Regolamento Commissione Ue 2024/1992/Ue
Modello per la raccolta da parte degli Stati membri dei dati e delle informazioni sulla pericolosità di determinate categorie di macchine - Attuazione articolo 6, paragrafo 10, regolamento 2023/1230/Ue (cd. "Regolamento macchine")
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 12 luglio 2024, n. 2024/1992/Ue
(Guue 15 luglio 2024)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/Cee del Consiglio1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (Ue) 2023/1230, la Commissione è tenuta a fornire un modello standardizzato per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), di tale regolamento, in cui siano riportate anche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9. Un siffatto modello standardizzato garantisce condizioni uniformi per la raccolta dei dati e delle informazioni ai fini dell'aggiunta di categorie di macchine o prodotti correlati all'allegato I di tale regolamento, o dell'eliminazione di categorie di macchine o prodotti correlati da tale allegato.
(2) È pertanto opportuno stabilire un modello da utilizzarsi da parte degli Stati membri per la raccolta di tali dati e informazioni. Ai fini di una razionalizzazione degli obblighi comunicativi, il modello standardizzato limita allo stretto necessario i dati e le informazioni da fornirsi, in particolare richiedendo soltanto dati e informazioni specifici in relazione a specifiche macchine o prodotti correlati e unicamente per le finalità specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (Ue) 2023/1230, dato che tali informazioni e dati specifici per le finalità specifiche previste non sono richiesti da nessun'altra normativa dell'Unione.
(3) Nell'ambito dei lavori preparatori del modello di cui al presente regolamento la Commissione ha svolto adeguate consultazioni e ha anche consultato il gruppo di esperti del settore.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2023/1230,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (Ue) 2023/1230, gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2024
Allegato
Modello per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (Ue) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento")
Modello per la raccolta da parte degli Stati membri dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, regolamento 2023/1230/Ue
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Note ufficiali
Gu L 165 del 29 giugno 2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj.
