Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Legge 26 gennaio 2026, n. 9

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee - Stralcio

Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026

Parlamento italiano

Legge 26 gennaio 2026, n. 9

(Guri 27 gennaio 2026 n. 21)

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articoli 1-27

(omissis)

Articolo 28

Modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenze della Marina militare e compiti del Corpo della Guardia di finanza

1. All'articolo 111, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;

d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;

d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;

d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee".

2. All'articolo 111, comma 1-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "e dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare". Il comma 1-bis dell'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle attività di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente.

Articolo 29

Modifiche al Codice della navigazione

1. Al Codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo";

b) all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: "fissando il termine per l'esecuzione" sono aggiunte le seguenti: "e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee";

c) all'articolo 501 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto è tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee";

d) all'articolo 506, dopo le parole: "assume il ricupero" sono aggiunte le seguenti: "dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee";

e) all'articolo 578, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee";

f) all'articolo 579, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee".

Articolo 30

Principio di specialità

1. Le disposizioni del Codice della navigazione si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

Articolo 31

Modifica della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare

1. All'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, dopo le parole: "della Marina Militare" sono aggiunte le seguenti: "e dal capo del Dipartimento perle politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri".

2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13ottobre 2010, n. 190, le parole: "e Dipartimento per gli affari regionali” sono sostituite dalle seguenti: ", Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre2016, n. 201, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri,".

4. All'articolo 57-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sono aggiunte le seguenti: "e dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare".

5. La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, è integrata secondo quanto ivi previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli 32-34

(omissis)

Articolo 35

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 26 gennaio 2026