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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 11 dicembre 2008, causa C-387/07

Ri?uti – Nozione di "deposito temporaneo" – Direttiva 75/442/Cee – Decisione 2000/532/Ce – Possibilità di commistione di ri?uti riconducibili a diversi codici – Nozione di "imballaggi in materiali misti"

L’obbligo di separare i rifiuti al momento del loro deposito temporaneo nel luogo di produzione deriva da una scelta del singolo Stato membro e non da un obbligo imposto a livello di normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza 11 dicembre 2008, causa C 387/07, ha infatti chiarito che nè la direttiva 75/442/Ce (ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/99/Ce) né la decisione 2000/532/Ce impongono il divieto di commistione dei rifiuti nella fase del deposito temporaneo, ma che è piuttosto il disposto dell’articolo 4, comma 1, della direttiva (cd. principio di precauzione) la fonte di tale obbligo in capo agli Stati membri.
Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a introdurre obblighi di deposito separato dei rifiuti in capo ai produttori qualora li ritengano necessari per raggiungere gli obiettivi di recupero e smaltimento previsti dalla direttiva 75/442/Ce.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 11 dicembre 2008, C-387/07