Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2015, n. 11492
Rifiuti - Deposito temporaneo ex articolo 183, lettera bb) Dlgs 152/2006 - Categorie omogenee - Nozione - Coincidenza con classificazione “Cer”- Sussiste - Rilevanza per gestione illecita ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussiste
La disciplina ex articolo 183 del Dlgs 152/2006, sul raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo di produzione (cd. deposito temporaneo) è invocabile ove venga rispettata l’omogeneità delle categorie di residui ai sensi del Catalogo europeo dei Rifiuti.
La Suprema Corte ha con sentenza 19 marzo 2015, n. 11492 così statuito: “le categorie, comprese quelle di cui alla lettera bb), non sono identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui all’articolo 184 del Dlgs 152/2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), ma ne costituiscono specificazione, precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice Cer), sì che anche l’omogeneità delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini”.
Nel caso di specie, l’enorme quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi era composto dalle materie più disparate (rocce, scorie, pancali, eccetera), ammassate alla rinfusa e senza alcuna distinzione. I Giudici non hanno ravvisato la presenza di categorie omogenee in termini di Cer, ed hanno confermato la condanna dell’imputato per il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Corte di Cassazione
Sentenza 19 marzo 2015, n. 11492
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