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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 ottobre 2009, n. 21260

Rifiuti - Dlgs 22/1997 e Dlgs 152/2006 - Trasporto -  Formulario - Dati identificativi rifiuti - Orari del trasporto - Necessità

L'indicazione degli orari del trasporto dei rifiuti sul formulario, prevista dal Dm 1° aprile 1998, n. 145 è utile ai fini di una completa rintracciabilità degli stessi e non può pertanto essere omessa.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 5 ottobre 2009, n. 21260) l’elenco contenuto nell'articolo 15, Dlgs 22/1997 (ora articolo 193, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) indica soltanto alcuni dei dati che devono risultare dal formulario stesso, dati che quindi legittimamente possono essere integrati da altri purché "coerenti con il risultato perseguito dalla norma, previsti da ulteriori testi normativi.
Lo stesso si ritiene valere anche nei confronti della nuova norma di cui all’articolo 193, Dlgs 152/2006, che stabilisce che i rifiuti sono accompagnati da un formulario "dal quale devono risultare almeno i seguenti dati", elenco, quindi, non chiuso né esaustivo.

Corte di Cassazione

Sentenza 5 ottobre 2009, n. 21260