Ordinanza Corte di Cassazione 10 ottobre 2022, n. 29403
Rifiuti - Tracciabilità dei rifiuti - Tenuta del registro di carico e scarico e del formulario ex articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006 - Obbligo di tenuta secondo le modalità di cui al Dm 10 aprile 1998, n. 145 e al Dm 10 aprile 1998n. 148 durante il funzionamento del Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) - Sussistenza - Permanenza dell'obbligo di tenuta in modalità "cartacea" fino all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e del nuovo Registro nazionale di tracciabilità dei rifiuti (Rentri) come previsto dall'articolo 188-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Sia sotto il soppresso Sistri (mai operativo), sia in attesa del futuro sistema di tracciabilità dei rifiuti ("Rentri") permane l'obbligo di tenuta cartacea di registri e formulari previsti dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006).
La Sezione seconda civile della Corte di Cassazione (ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29403) ha respinto le doglianze di una azienda della Campania condannata dalla Provincia a pagare una sanzione pecuniaria per la incompleta e inesatta tenuta dei registri di carico e scarico come previsto dall'articolo 258, comma 1, Dlgs 152/2006. La vicenda si collocava durante la vigenza del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) il quale, se operativo avrebbe esonerato dalla tenuta "cartacea" della documentazione. Così però non è avvenuto, ricorda la Suprema Corte. Il Sistri, dopo alcuni rinvii, era partito il 1° ottobre 2013 ma non era mai davvero entrato pienamente in funzione, e, pur essendo determinate imprese obbligate all'iscrizione, permaneva l'obbligo parallelo di "tenuta cartacea" di registri e formulari secondo i Dm 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148.
Soppresso il Sistri dal 1° gennaio 2019 e istituito il Registro elettronico nazionale, la Corte di Cassazione ricorda che, con le modifiche al Dlgs 152/2006 dal Dlgs 116/2020 è stato rivisto il sistema di tracciabilità dei rifiuti (registro carico e scarico, formulari e Mud) demandando ad un apposito regolamento le regole di funzionamento del nuovo sistema digitale e del Registro nazionale (cd. "Rentri"). Fino alla piena operatività del nuovo sistema continuano ad essere in vigore le modalità di tenuta "cartacea" ex Dm 145 e 148 del 1998.
Pertanto sia sotto la "vecchia" tracciabilità solo formalmente operativa (Sistri), sia in attesa del "pieno regime" del nuovo sistema, l'impresa è tenuta ad osservare le disposizioni dei decreti ministeriali 10 aprile 1998, n. 145 e n. 148 che disciplinano rispettivamente il modello del formulario di accompagnamento dei rifiuti ed il modello di registro di carico e scarico dei rifiuti. In caso di omessa, incompleta o inesatta compilazione scatta la sanzione. (FP)
Corte di Cassazione
Ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29403
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