Corte Costituzionale
Sentenza 4 dicembre 2009, n. 322
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Impugnazione di numerose disposizioni del Dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Trattazione delle questioni riguardanti l'art. 30, commi 1, 2 e 3 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - Dl 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 30, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma. Controlli amministrativi - Impresa e imprenditore - Imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità - Controlli periodici degli enti certificatori in sostituzione di quelli amministrativi, con previsione di regolamento attuativo statale - Potestà delle Regioni di garantire livelli ulteriori di tutela - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza residuale della Regione nelle materie del commercio, industria, agricoltura e delle altre di interesse economico, nonche' del principio di sussidiarietà orizzontale - Esclusione - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva dello Stato "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lett. m) - Non fondatezza della questione. - Dl 25 giugno 2008, n. 112, art. 30, commi 1, 2 e 3 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma
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