Sentenza Corte di Cassazione 8 settembre 2010, n. 32941
Acque - Dlgs 152/2006 - Divieto di copertura dei corsi d'acqua - Aste fontanili - Sanzioni penali - Sussitenza della tutela penale anche dopo l'entrata in vigore del Codice ambientale
Il Codice ambientale ribadisce il divieto di copertura di qualunque corso d'acqua se non per ragioni di pubblica utilità e non abroga la tutela, anche penale, sulle aste fontanili.
La Cassazione 8 settembre 2010, n. 32941 conferma la condanna dei ricorrenti disposta dalla Corte d'Appello. Gli imputati sostenevano la scomparsa dal 2006 (vigente il Dlgs 152/2006) di una tutela particolare, anche penale, per le aste fontanili. Il Codice ambientale, invece, conferma l'appartenenza al demanio pubblico di tutte le acque e non abroga il Rd 523/1904 che prevede il divieto di copertura di qualsiasi corso d'acqua se non per motivi di pubblica utilità e si applica anche alle aste fontanili.
Affermare che l'avvenuta depenalizzazione del reato per le acque potabili (articolo 134, Dlgs 152/2006) renderebbe incompantibile la persistenza del reato per quelle non potabili, non tiene conto del rilievo, anche economico, delle aste fontanili che porta a escluderle dalla categoria a tutela minore.
Corte di Cassazione
Sentenza 8 settembre 2010, n. 32941
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