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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 7 novembre 2019, cause riunite da C-105/18 a C-113/18

Acque - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/60/Ce - Recupero dei costi dei servizi idrici - Articolo 9, direttiva 2000/60/Ce - Principio "chi inquina paga" - Applicazione di un canone idroelettrico non legato all'utilizzo efficace dell'acqua e alla tutela del demanio idrico ma solo in funzione della capacità dei produttori di energia di generare entrate - Legittimità - Sussistenza - Applicazione del canone solo a determinati produttori idroelettrici - Natura fiscale del canone - Sussistenza - Violazione del principio di non discriminazione - Articolo 3, direttiva 2009/72/Ce - Insussistenza

Legittima e in linea coi principi della direttiva acque 2000/60/Ce l'applicazione di un canone idroelettrico non legato alla tutela ambientale e del demanio idrico ma solo alla capacità di fare reddito dei produttori.
Si è espressa così la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 7 novembre 2019, cause riunite da C-105/18 a C-113/18. La questione pregiudiziale posta dal Giudice spagnolo era relativa a un canone idroelettrico imposto ai produttori di energia che operano su bacini idrografici che si estendono nel territorio di più di una comunità autonoma. L'obbligo del recupero dei costi del servizio idrico (full cost recovery) ex articolo 9 della direttiva acque 2000/60/Ce in ossequio al principio "chi inquina paga" va letto nel senso che tale obbligo va inquadrato nell'ambito di una politica generale scelta dallo Stato membro per il rispetto di tale principio e pertanto, l'imposizione di un canone per uso idroelettrico dell'acqua che non è in rapporto con l'utilizzo efficace dell'acqua o la tutela del demanio idrico ma è legato solo alla capacità di "fare reddito" dei produttori, è in linea con gli obiettivi generali della direttiva acque del 2000.
La Corte ha inoltre sottolineato che dato che il canone in questione applicato in Spagna risulta una misura fiscale, il fatto che si applichi solo a determinati produttori di energia in certe condizioni non viola il principio di non discriminazione ex articolo 3 della direttiva 2009/72/Ce sul mercato elettrico che non è una direttiva diretta al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri. (FP)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 7 novembre 2019, cause riunite da C-105/18 a C-113/18

Rinvio pregiudiziale - Principio "chi inquina paga" - Direttiva 2000/60/Ce - Articolo 9, paragrafo 1 - Recupero dei costi relativi ai servizi idrici - Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2009/72/Ce - Articolo 3, paragrafo 1 - Principio di non discriminazione - Articolo 107, paragrafo 1, Tfue - Aiuto di Stato - Canone per l'utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica - Canone dovuto unicamente dai produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini idrografici intercomunitari