Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 16 dicembre 2010, causa C-266/09

Informazione ambientale e riservatezza delle informazioni commerciali e industriali - Ponderazione degli interessi pubblici contrapposti - Valutazione caso per caso - Necessità

La ponderazione tra interesse pubblico alla informazione ambientale e rifiuto di dare l'informazione a tutela di interessi commerciali, deve essere fatta caso per caso dalle Autorità competenti.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 16 dicembre 2010, causa C-266/09, rispondendo a questioni pregiudiziali poste da un Giudice di un Paese membro sull'interpretazione della direttiva 2003/4/Ce a proposito di informazioni sulla quantità massima di antiparassitario contenuta in cibi e bevande.
La direttiva 2003/4/Ce stabilisce che gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Per i Giudici l'articolo 4 della direttiva si interpreta nel senso che la ponderazione tra interesse a divulgare e interesse alla riservatezza va fatta caso per caso dall'Autorità competente, anche qualora il Legislatore nazionale avesse indicato criteri generali per facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 16 dicembre 2010, causa C-266/09

(Guue 19 febbraio 2011 n. C 55)

Ambiente – Prodotti fitosanitari – Direttiva 91/414/Cee – Accesso del pubblico all’informazione – Direttive 90/313/Cee e 2003/4/Ce – Applicazione nel tempo – Nozione di "informazione ambientale" – Riservatezza delle informazioni commerciali e industriali