Sentenza Corte di Cassazione 14 gennaio 2011, n. 769
Ippc - Titolo III-bis, Parte II, Dlgs 152/2006 - Mancata Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Differenza tra persona offesa e persona danneggiata - Potere di impulso processuale della persona danneggiata - Non previsto
Spetta alla P.a. opporsi alla richiesta di archiviazione del Gip in un caso relativo alla mancata autorizzazione integrata ambientale (Aia) di tre centrali elettriche a carbone; i soggetti “danneggiati” non hanno poteri di impulso processuale.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 769/2010) l’ordinamento limita la possibilità di opporsi all’archiviazione del Giudice delle indagini preliminari (Gip) alla sola “persona offesa” dal reato, titolare del bene giuridico immediatamente leso.
Nel caso del Dlgs 59/2005 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ora sostituito senza novità sul punto dal Titolo III-bis della Parte II del Dlgs 152/2006, la persona offesa è lo Stato incaricato di tutelare l’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente.
I soggetti semplicemente “danneggiati” dal reato non sono invece legittimati a porre in essere atti di impulso processuale, opposizione avverso la richiesta di archiviazione compresa, ma possono costituirsi come parte civile nel processo penale.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 gennaio 2011, n. 769
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